Statuto

Riportiamo di seguito integralmente lo statuto dell’associazione Portaromanabau.

STATUTO

TITOLO I – NATURA, SCOPI E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione

1.1 È costituita un’associazione senza fini di lucro denominata “PORTAROMANABAU” ai sensi degli art. 36 e segg. Codice civile.

Art. 2 – Scopi dell’associazione

2.1 L’ Associazione non ha carattere politico e/o religioso.

2.2 Suo scopo è quello di:

a) promuovere, favorire e sostenere iniziative per migliorare la convivenza fra persone e cani nelle città;

b) promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare iniziative di carattere sociale, ricreativo e sportivo con l’ausilio o comunque riguardanti animali in genere e cani in particolare;

c) promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare con personale specializzato, attività ricreative per animali in genere e cani in particolare;

d) promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale in genere, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi di libero associazionismo;

e) promuovere ed aderire ad iniziative volte alla salvaguardia di maltrattamenti degli animali in genere e dei cani in particolare;

f) promuovere iniziative per la tutela delle aree verdi e la prevenzione del loro degrado.

Art. 3. Attività associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:

-organizzare convegni, riunioni, collettivi di lavoro, stage, campi, corsi, centri di studio, circoli e comitati culturali o ricreativi o d’assistenza, riunioni presso la propria sede o al di fuori di essa, presso impianti e campi anche sportivi, in locali pubblici o privati;

-ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società civile, con gli Enti locali e con gli Enti che operano in ambiti similari per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, sociali, ricreative e culturali;

-compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni.

TITOLO II – SOCI

Art. 4 Requisiti dei soci

Gli associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati “soci”.

Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà acquisito automaticamente dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio si assume con iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 5 del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno al termine dei 12 mesi successivi all’iscrizione come indicato nel punto 4.4 se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio direttivo stesso ed approvate dall’Assemblea dei Soci.

Tutti i soci sono tenuti al versamento delle quote o dei contributi annui associativi, i quali non saranno in nessun caso rimborsabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La durata della qualifica di socio è annuale e vale dal giorno di iscrizione fino alla fine dell’anno solare; per chi si iscrive in data successiva al 1° ottobre di ogni anno, la validità è prorogata alla fine dell’anno solare successivo.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in : a: soci fondatori; b: soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro i quali avendo contribuito o contribuendo al conseguimento degli scopi sociali dell’Associazione, sono nominati tali.

Art. 5. Ammissione dei soci

Coloro che desiderano diventare soci dell’Associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ai 18 anni la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed eventualmente accolte a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza rendere note le ragioni.

Art. 6. Impegno dei soci

I soci, a qualsiasi categoria appartengano, si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dallo statuto e dai regolamenti dell’Associazione.

Art. 7 Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio si perde unicamente a: per decesso; b: per dimissione; c: per espulsione.

Tale ultima ipotesi può verificarsi

a: qualora il comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto

b: per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per il mancato pagamento della quota associativa

TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 Organi dell’Associazione

Gli organi associativi sono

a: l’Assemblea dei soci

b: il Consiglio direttivo

c: il Presidente

Art 9. L’assemblea dei soci

L’assemblea è costituita dalla totalità dei soci iscritti come tali, in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni.

Art. 10 Compiti dell’assemblea

L’assemblea è l’organo deliberante dell’associazione al quale spetta ogni decisione finale. In particolare l’assemblea: a: elegge nel proprio seno il consigli direttivo; b: esprime pareri e suggerimenti sull’indirizzo generale delle attività svolte o da svolgere; c: delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:

sull’inventario dei beni

sui bilanci consuntivo e preventivo

sulla relazione morale e tecnica dell’esercizio trascorso

sul programma dell’esercizio entrante

sulla nomina dei soci onorari e organi direttivi

sulle modifiche statutarie

sull’approvazione dei regolamenti sociali

sull’eventuale scioglimento dell’associazione

su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente con l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della stessa, almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta che indichi l’ordine del giorno da parte di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene fatta a mezzo posta elettronica (e-mail) o messaggio Whatsapp almeno otto giorni prima dell’adunanza insieme all’ordine del giorno da trattare.

Ogni partecipante all’assemblea ha diritto ad un solo voto. È ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro avente diritto.

L’assemblea delibera con voto palese e a maggioranza semplice (metà più uno dei soci presenti) ma per deliberare modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aventi diritto.

L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, siano essi presenti fisicamente o rappresentati con delega.

Trascorsa un’ora da quella fissata, senza che sia stato raggiunto il numero necessario, l’assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purché siano presenti almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

I lavori dell’assemblea sono coordinati dal presiedente del consiglio, in caso di sua assenza, l’assemblea nomina direttamente il proprio coordinatore.

Di ogni adunata verrà steso, a cura del segretario dell’assemblea, apposito verbale che, sottoscritto dallo stesso e dal presidente dell’assemblea, sarà conservato agli atti.

Art. 11 Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il governo e l’amministrazione dell’associazione.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri che durano in carica per il periodo stabilito dall’assemblea che li nomina e sono rieleggibili.

Il primo consiglio direttivo viene nominato dai soci fondatori all’atto costitutivo dell’associazione.

Nella sua prima riunione il consiglio direttivo elegge nel suo senso il proprio presidente il quale a sua volta distribuisce fra gli atri facenti parte del consiglio stesso le altre cariche fissando per esse le funzioni, i compiti, i limiti e le responsabilità. Deve venire assegnata la carica di Segretario, il quale cura la conservazione di tutti i documenti associativi, tenendoli a disposizione di qualsiasi socio che volesse prenderne visione.

Il presidente può inoltre assegnare le seguenti cariche: a) vice-presidente che collabora con il presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento; b) tesoriere economico con funzioni amministrative e contabili. Tutte le suddette cariche compresa quella di presidente durano in carica quanto il consiglio e sono tutte onorarie e gratuite.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo delibera con voto palese e a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti). A parità dei voti prevale quello espresso dal presidente, tranne nel caso in cui il Consiglio direttivo sia formato da due soli membri.

Le adunanze del consiglio direttivo sono valide quando v’intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le adunanze del consiglio direttivo sono sempre presiedute dal suo presidente; il segretario cura la stesura dell’apposito verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, sarà conservato agli atti.

Art. 12 Dimissioni

Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri scendesse al di sotto di quello previsto, il consiglio direttivo completerà il numero necessario per il residuo del mandato di cui trattasi eleggendo all’unanimità i membri fra i componenti dell’assemblea.

Art. 13 Compiti del consiglio direttivo

Spetta al consiglio direttivo

a: gestire amministrativamente l’associazione

b: fissare annualmente l’ammontare dei contributi associativi

c: rendere conto all’assemblea di ogni iniziativa intrapresa o da intraprendere oda portare a termine

d: determinare l’attività da svolgere e provvedere a ogni iniziativa tendente al conseguimento dei

fini dell’associazione

e: deliberare su eventuali norme regolanti il funzionamento interno dell’associazione

f: deliberare sulle nome per le elezioni

g: l’ammissione di nuovi soci con decisione insindacabile

h: l’espulsione dei soci per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza delle norme derivanti allo statuto e dai regolamenti dell’associazione o se abbiano svolto delle attività che siano in contrasto con gli scopi dell’associazione;

i mettere in atto tutte le delibere dell’assemblea;

j: vigilare sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti

k: predisporre i seguenti documenti e sottoporli al voto dell’assemblea:

l’inventario dei beni patrimoniali al 31 dicembre di ogni anno

il rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre di ogni anno

il bilancio preventivo al primo gennaio di ogni anno

la relazione morale e tecnica dell’esercizio trascorso

il programma per l’esercizio entrante

i regolamenti interni e i loro aggiornamenti

le eventuali modifiche allo statuto

la relazione che motivi l’eventuale scioglimento dell’associazione

art 14 Il presidente

Il presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell’associazione e come tale:

a: ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi

b: ha la facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell’associazione

c: firma atti e documenti che comportino impegno per l’associazione

d: convoca l’assemblea nei casi e con le modalità previsti

e: convoca il consiglio direttivo e lo presiede nei casi e con le modalità previsti

f: dirige e coordina l’esecuzione delle decisioni prese

g: ha la facoltà di delegare altri componenti dell’associazione all’esecuzione dei vari adempimenti.

Il presidente in caso di assenza e/o impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. Se anche questi è assente e/o impedito, la presidenza viene temporaneamente assunta da altro componente del consiglio direttivo all’uopo designato dal presidente.

TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE

Art. 15 Entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite da

Contributi associativi

eventuali contributi, erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, finanziamenti comunque pervenuti e dagli eventuali introiti derivanti da iniziative di carattere sportivo, culturale e/ ricreativo.

il patrimonio iniziale dell’associazione è costituito dall’importo di euro 300,00 (trecento/00) versati dai soci fondatori a titolo di quote associative per l’anno 2018-2019 in contanti.

Art 16 Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L’associazione non ha scopo di lucro e pertanto qualsiasi suo provento, utile o

avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potrà essere distribuito direttamente o indirettamente durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V DURATA

Art 17 Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

Essa cesserà soltanto

a) se espressamente se ne deliberi lo scioglimento

b) se il numero degli associati dovesse scendere al di sotto di quello minimo previsto per il suo funzionamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Sede

L’associazione ha sede in Milano, Corso Lodi, 2.

Art 19 Esercizio sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Art 20 Libri sociali

Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere oltre agli eventuali libri e registri obbligatori i seguenti libri associativi:

a: il libro degli associati

b: il libro verbali consiglio direttivo

c: il libro verbali assemblea soci

d: libro di cassa.

Art 21 Scioglimento e liquidazione.

L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione delibererà anche in merito alla destinazione del patrimonio dell’associazione

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazioni imposta dalla legge.

Art 22 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia con particolare riferimento agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D Lgs n 460/1997.